Circ. CNI n. 518/XIX Sess./2020

Disposizioni del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in tema di prelievi dei campioni ed attività dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del DPR 380/01.

Cari Presidenti,

lo scorso 16 marzo, il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato alcuni indirizzi operativi per le attività in oggetto che vanno nella direzione delle richieste avanzate dal CNI al Governo ed al Ministero delle Infrastrutture.

Nel testo viene richiamata la possibilità di uniformare i comportamenti dei soggetti   titolari di autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale, agli indirizzi di cui al documento, scaricabile dal sito di ACCREDIA, edito da IAF (International Forum Inc.) dal titolo: “IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations”.

Facendo esplicito riferimento al DPCM 11 marzo 2020, si riconferma che “..tutti i soggetti ad autorizzazioni e certificazioni da parte di questo STC si atterranno scrupolosamente alle disposizioni fin qui impartite, ponendo in ogni caso al primo posto le esigenze di salute pubblica ed individuale che motivano le suddette gravi ma necessarie, disposizioni”.

In particolare vengono richiamati gli obblighi che seguono:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita? di lavoro agile per le attivita? che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita? a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche? gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attivita? dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Il STC conclude affermando che “… le attivita? soggette ad autorizzazione di questo STC, qualora non venissero sospese, debbano proseguire con la piu? rigorosa attuazione di quanto sopra previsto, sospendendo, nello spirito delle misure di contenimento prescritto, ogni apertura o contatto diretto con il pubblico ed attuando, qualora necessario, ogni misura telematica, telefonica o digitale, di contatto a distanza con l’utenza, astenendosi altresi? dall’effettuare  spostamenti e/o attivita? non differibili o diversamente effettuabili. Le restanti attivita?, ove non differibili o comunque riprogrammabili, dovranno essere effettuate adottando specifiche procedure, se del caso di carattere eccezionale, che garantiscano inderogabilmente le condizioni di cui al DPM 11 marzo 2020, con particolare riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio, sia riferiti al personale che ad ogni soggetto eventualmente coinvolto dalle attivita?. “

Nella nota del STC assumono particolare rilievo per i professionisti del settore civile le indicazioni conclusive del documento:

 “… Nel considerare assolutamente prioritarie le esigenze di salute pubblica, si ritiene che eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (quali ad esempio il termine di 45 gg per l’esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di cls, di cui al §11.2.5.3 del DM 17.01.2018, o di periodicita? delle visite ispettive in stabilimento, se adeguatamente motivate in ordine al rispetto delle sopradette superiori misure di tutela della salute, non possano da sole causare conseguenze sulla regolarita? delle procedure a cui sono funzionali (quali, (..omissis..) accettazione dei materiali in cantiere o la validita? delle certificazioni del controllo di produzione in fabbrica emesse”.

Vi pregiamo, pertanto, di diffondere a tutti gli iscritti che, operando nel settore civile, sono particolarmente esposti al rispetto alla cogenza delle norme.

Circ.CNI 518/XIX Sess./2020