Circ. CNI n. 537/XIX Sess./2020

Cari Presidenti ed Amministratori Provider,

con la Circolare n. 501/XIX Sess/2020 è stata concessa la possibilità ad Ordini e Provider di erogare eventi formativi di qualsiasi tipologia in modalità FAD sincrona prevedendone l’assimilazione alla tipologia “Convegno” (punto 4.5.4. Testo Unico 2018), con i limiti previsti per questa tipologia formativa.

Valutato, tuttavia, il perdurare dell’emergenza sanitaria e la conseguente impossibilità di svolgere Corsi e Seminari in modo frontale, il Consiglio ha deliberato di introdurre ulteriori misure al fine di consentire nella maniera più agevole l’acquisizione di crediti formativi da parte degli Iscritti.

Pertanto il CNI ha deliberato di concedere eccezionalmente, fino al 30 settembre 2020, la possibilità ad Ordini e Provider di erogare Corsi (punto 4.5.1 Testo Unico 2018), Seminari (punto 4.5.3) e Convegni e Conferenze (4.5.4) in modalità a distanza (FAD) mediante idonee piattaforme che garantiscano la possibilità di controllo delle presenze. Ciascun evento potrà essere diffuso in modalità sincrona (relatori e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento).

Qualora si intenda utilizzare tale modalità, nella fase di caricamento in piattaforma, gli Ordini ed i Provider dovranno inserire tali eventi come Eventi Frontali, indicando necessariamente tra parentesi alla fine del titolo la seguente dicitura FAD-COVID 19 (ad esempio “La nuova normativa in tema di……..-FAD-COVID 19).

Con riferimento ai Corsi e Seminari, in aggiunta a quanto già comunicato per i Convegni, il Consiglio ha stabilito altresì che il criterio di attribuzione dei CFP corrisponderà ai criteri di cui all’allegato A del regolamento ed al Testo Unico 2018 (1 ora=1 CFP), con i limiti previsti per l’erogazione frontale nei casi di Seminari (max 6 CFP/evento) e Convegni e Conferenze (max 3 CFP/evento e max 9 CFP annuali).

Inoltre, per agevolare e semplificare, data l’emergenza, l’attribuzione dei crediti, non sarà più obbligatorio raccogliere le schede di valutazione degli eventi.

In estrema sintesi, le modifiche temporanee attuate al Testo Unico 2018 relative alle varie tipologie di eventi risultano:

  • con riferimento ai “Corsi” (punto 4.5.1. Testo Unico) resta obbligatoria laverifica di apprendimento al termine del corso, che dovrà essere acquisita con modalità telematiche. Viene derogato invece l’obbligo di acquisire la scheda di valutazione della qualità dell’evento nonché il limite del 20% di collegamento in videoconferenza previsto per ogni singolo docente. Tutte le altre disposizioni restano invariate;
  • con riferimento ai “Seminari” (punto 4.5.3 Testo Unico) viene derogato l’obbligo di acquisire la scheda di valutazione della qualità dell’evento e il limite del 20% di collegamento in videoconferenza previsto per ogni singolo docente. Tutte le altre disposizioni restano invariate;
  • con riferimento a “Convegni e Conferenze” (4.5.4. del Testo Unico) tutte le disposizioni restano invariate.

Gli Ordini e i Provider che hanno avviato e non concluso Corsi e Seminari in modalità Frontale prima della sospensione determinata dall’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, possono proseguire le predette attività nell’erogazione in modalità FAD sincrona senza dover aggiornare o modificare i dati inseriti nella piattaforma e l’eventuale richiesta di autorizzazione. Quindi, in tal caso, sarà possibile riconoscere lo stesso numero di CFP previsti all’atto di caricamento dell’evento.

Con riferimento ai “ Corsi e Seminari abilitanti per legge” (punto 4.5.2 Testo Unico) la deroga concessa dal CNI ad essere svolti in modalità FAD sincrona non può essere ritenuta valida al fine del rilascio del relativo titolo abilitante o per lo svolgimento dell’aggiornamento obbligatorio. Il Consiglio Nazionale, infatti, ha attuato tali deroghe in via esclusiva ai fini dell’erogazione di CFP per l’aggiornamento professionale ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 137/2012, nulla potendo disporre in merito alla connotazione “abilitante” di tale tipologia di corsi. Resta pertanto in capo all’Ente erogatore ed all’Iscritto accertarsi se la modalità di erogazione a distanza per i suddetti corsi sia ammessa dalle Autorità competenti. Limitatamente al riconoscimento di CFP, pertanto, anche per questa tipologia -Corsi e Seminari- viene derogato l’obbligo di acquisizione della scheda di valutazione della qualità dell’evento, mentre restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal punto 4.5.2. del testo Unico nonché, come precedentemente ribadito, tutte disposizione connesse alla natura abilitante di tali eventi.

Si comunica, infine, che previa segnalazione attraverso il servizio assistenza della piattaforma (https://supporto.fondazionecni.it/), i Corsi e Seminari già erogati o da erogarsi in modalità Convegni Covid-19, secondo quanto previsto dalla Circolare CNI n. 501 del 10 marzo 2020, potranno essere assimilati agli eventi FAD-COVID 19 disciplinati dalla presente Circolare con un eventuale incremento del numero di CFP riconosciuti, ove ne ricorrano le condizioni.

Per gli Ordini l’erogazione della FAD sincrona può essere effettuata solo verso i propri Iscritti; in caso si voglia erogare la FAD sincrona in modalità sovra territoriale, e quindi verso gli Iscritti su tutto il territorio nazionale, gli stessi dovranno adeguarsi a quanto previsto all’art. 8 comma d) del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale.

Si rammenta, infine, che i Provider possono erogare FAD sincrona solo in modalità sovra territoriale.

Circ. CNI n. 537/XIX Sess./2020