Circ. CNI n. 553/XIX Sess./2020

Informativa su nota RPT – Protocollo MIT cantieri.

Cari Presidenti,

il CNI sta verificando con attenzione, in base a contributi ricevuti dal GdL Sicurezza e da Ordini territoriali, l’impatto delle nuove regolamentazioni sul tema della sicurezza nei cantieri.

In proposito, lo scorso 30 aprile la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’On.le Paola De Micheli, avente ad oggetto il “Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili”.

Quest’ultimo, pubblicato il 24 aprile 2020 a cura dello stesso MIT, introduce numerosi obblighi a carico dei professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, rappresentati, essendo in gran parte professionisti tecnici, dalla Rete delle Professioni Tecniche, costituita dai rispettivi Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di riferimento.

Dispiace fortemente, pertanto, che, a differenza di quanto avvenuto in tantissime altre occasioni (codice appalti, norme tecniche, semplificazione normativa, modifiche al DPR 380/2001, nuovo regolamento contratti pubblici, etc.) la Rete non sia stata minimamente consultata nella elaborazione del Protocollo, per cui è mancata la partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un testo di estrema importanza, in quanto interessa fortemente la sicurezza dei lavoratori e l’attività dei tecnici preposti alle funzioni citate e le relative responsabilità.

Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, alcuni aspetti, che suscitano particolare attenzione e che contrastano con il panorama normativo e giuridico consolidato nel mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardano sia nuove funzioni introdotte per il coordinatore, attribuendogli competenze e responsabilità non previste dalla normativa vigente, sia alcune imprecisioni che possono creare confusione nelle attività di controllo.

Infatti, si evidenziano di seguito alcune parti del testo non ritenute condivisibili, alla luce delle precedenti considerazioni, e più precisamente:

  1. Pagina 2, premessa” ...I committenti, attraverso i coordinatori per lasicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”.

Com’è noto, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta vigilanza”; infatti, l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto.Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.

  1. Al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione Individuale”, si riporta che “il coordinatore per la sicurezza infase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l’appaltatore né l’RLS.

Inoltre, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in quanto il Datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a “consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST”. È questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la partecipazione del RLS.

Il testo della lettera si conclude sottolineando che sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel tempo innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le Istituzioni deputate ai controlli, assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei propri iscritti; per di più, si assicura la massima disponibilità a collaborare con codesto Ministero per la rivisitazione del Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma soprattutto dell’esperienza e conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega alla presente la nota trasmessa, nonché il citato allegato 7 al DPCM.

Circ. CNI n. 553/XIX Sess./2020

Allegato:
Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili

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