Circ. CNI n. 516/FC/XIX Sess./2020

Contributi CNI per l’anno 2020 – emergenza coronavirus

Cari Presidenti,

Il primo trimestre del 2020 si presenta come un trimestre del tutto anomalo, a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro Paese e l’attività professionale di tutti i nostri colleghi. Siamo quindi perfettamente consapevoli che la situazione emergenziale può avere avuto un impatto negativo anche sul processo di riscossione delle quote da parte degli iscritti, per quanto nella gran parte degli Ordini esse avrebbero dovuto essere incassate entro il mese di febbraio.

Tuttavia non possiamo fare a meno di rilevare come la mancata corresponsione dei contributi nei tempi dovuti risulti di grave nocumento all’attività del Consiglio Nazionale, soprattutto in questa fase di emergenza che colpisce anche noi e i nostri funzionari, ma durante la quale ancor di più dobbiamo far sentire la voce della categoria alle istituzioni governative sia per poter esprimere il nostro pieno supporto alla gestione dell’emergenza, sia per poter avanzare suggerimenti e richieste per proteggere i nostri colleghi e dare un concreto aiuto alla fase di rilancio dell’economia nazionale che dovrà, necessariamente, seguire a questo difficile periodo. Inoltre la mancata corresponsione sarebbe non corretta nei confronti degli Ordini adempienti.

Mai come questo anno ci costa dover inviare una circolare come la presente, ma è la nostra carica che ci impone di farlo, e l’esperienza di questi giorni ci insegna che è facendo bene il proprio dovere che si uscirà prima fuori dall’emergenza. Da un controllo effettuato con i nostri uffici di bilancio abbiamo potuto verificare la possibilità di una dilazione massima nel versamento della prima quota di un mese, oltre la quale l’attività del CNI subirebbe danni seri.

Di conseguenza, per l’anno solare 2020 i termini di versamento della quota sono i seguenti:

30.04.2020: 1° acconto non inferiore al 30% del totale;

 30.06.2020: 2° acconto non inferiore ad un ulteriore 30%;

 30.09.2020: 3° acconto non inferiore ad un ulteriore 30% per il raggiungimento del 90% del totale dovuto;

 31.12.2020: versamento del restante 10% e conguaglio dei contributi calcolato sulla variazione del numero degli iscritti rilevata nel corso del 2020.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità di corrispondere l’intera quota o la maggior parte di essa anche prima delle sopra indicate scadenze limite.

Si coglie l’occasione per evidenziare che in applicazione di una recente direttiva comunitaria, alcuni istituti di credito non espongono più le informazioni relative all’ordinante (codice iban o ABI e CAB) necessarie per l’individuazione dell’esatta provenienza del bonifico stesso.

Si conferma pertanto, l’essenzialità di una contestuale comunicazione all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. degli estremi dell’avvenuto versamento.

Si rappresenta, a tal proposito, l’importanza di comunicare con precisione e puntualità gli aggiornamenti relativi al numero di tutti gli iscritti (nessuno escluso), a cui per legge, deve essere commisurato il contributo totale del singolo Ordine.

Si invitano gli Ordini a procedere alla rimessa dei contributi esclusivamente con le modalità di seguito riportate:

a) accredito a mezzo bonifico sul c/c bancario: 
BANCA PATRIMONI AG. DI NAPOLI 
IBAN: IT 49 W 03211 03400 052731281440

b) accredito a mezzo bonifico sul c/c bancario: 
BPER BANCA S.P.A. AG. ROMA “S” 
IBAN: IT 98 E 05387 03222 000000000290

Il valore della quota, anche per il 2020, è confermato in € 25,00 per ciascun iscritto al netto di ogni aggio esattoriale; invariata, quindi, alla misura che risulta così determinata ormai dal 2002.

Per il calcolo del totale annuale dovuto ciascun Ordine deve fare riferimento al numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente (2019 per il 2020), che sarà la base di calcolo per le prime tre rate. Alla fine del corrente esercizio finanziario, e quindi al 31 dicembre 2020, l’Ordine dovrà procedere a fare una nuova ricognizione del numero degli iscritti, ed il numero così rilevato servirà per il calcolo del conguaglio, a debito o a credito, sulla base del saldo dei movimenti in entrata per nuove iscrizioni ed in uscita per cessazioni.

Nel calcolo del conguaglio non bisognerà conteggiare le variazioni intervenute (sia in entrata che in uscita) a causa di trasferimento di un iscritto da un Ordine territoriale ad un altro.

Vale la pena sottolineare come in questo caso, infatti, l’iscritto che si trasferisce debba essere computato all’Ordine di origine per l’anno in cui effettua il trasferimento, mentre per il computo della quota dell’anno successivo andrà conteggiato fra gli iscritti dell’Ordine di arrivo. In altre parole, il trasferito andrà computato in sede di conguaglio dell’anno (X) tra gli iscritti dell’Ordine di origine, mentre in sede di calcolo dell’acconto dell’anno (X+1) andrà computato tra gli iscritti dell’Ordine di arrivo,

Ai soli fini di effettuare una verifica contabile, si invita, in ultimo, a voler comunicare gli iscritti risultanti al 31 dicembre 2019.

Circ.CNI 516/FC/XIX Sess./2020