Circ. CNI n. 529/XIX Sess./2020

Possibile differimento dei termini di approvazione del bilancio consuntivo 2019, seguendo la ratio dell’art. 107 del D.L. n.18/2020.

Caro Presidente,

il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”) all’art. 107 primo comma prevede che:

«In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

  1. al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020; (…)»

Ci si è posti il problema se anche gli Ordini professionali possano avvalersi di tale facoltà, e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha rivolto in tal senso una richiesta di parere al vigilante Ministero della Giustizia.

La risposta (che alleghiamo alla presente) è sostanzialmente positiva, per quanto gli Ordini professionali non ricadano di fatto tra gli enti previsti dalla lettera a) del primo comma del richiamato art. 107. Tuttavia poiché le ragioni di salute pubblica in questo periodo di emergenza coronavirus rendono oggettivamente complesso poter tenere assemblee di approvazione di bilancio rispettando le misure di sicurezza stabilite dal Governo in via emergenziale, è ragionevole supporre che la facoltà di differimento possa essere applicata anche agli Ordini.

La decisione circa il differimento dei termini deve essere presa dai Consigli degli Ordini, e in sede di verbale e di delibera di approvazione è bene fare esplicita menzione alla eccezionalità della circostanza e al principio richiamato dal Ministero della Giustizia, per il quale la lettera dell’art. 107 del D.L. n.18/2020 può fungere da “punto di riferimento per valutare l’effettiva sussistenza di cause di forza maggiore e di oggettiva impossibilità, assistite da ragioni meritevoli di tutela (la salute pubblica), tali da giustificare ex se il differimento dei termini di approvazione del bilancio consuntivo 2019”.

D’altra parte anche la considerazione che negli ultimi mesi sono stati poste a carico degli Ordini delle incombenze - pensiamo da ultimo all’obbligo di compilazione del Conto Annuale - che sono evidentemente al di fuori del perimetro normativo che ci riguarda, ci fa ritenere che si possa per analogia applicare anche questa norma, che per una volta tanto non è di “appesantimento”.

Da ultimo ci preme ricordarvi che il differimento è una facoltà, e non un obbligo; e che stiamo parlando di un articolato che è contenuto in un decreto legge, adottato per ragioni di necessità e urgenza ma comunque da convertire in legge da parte del Parlamento; purtroppo non siamo in grado di prevedere se la conversione avverrà senza modifiche o, invece, con modifiche, e quindi non possiamo a priori escludere che il testo dell’art. 107 venga modificato, magari in meglio aggiungendovi esplicitamente le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 a cui apparteniamo.

Circ.CNI n. 529/XIX Sess./2020

Allegato:
Parere del Ministero della Giustizia