DDL architettura: per il CNI serve approccio multidisciplinare basato su collaborazione tra architetti, ingegneri e tecnici

Questa la posizione espressa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel corso dell’audizione tenutasi ieri presso la 7° Commissione del Senato sui Ddl AS 1112 e AS 1711

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha partecipato ieri all’audizione presso la 7° Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) del Senato che aveva per oggetto i Disegni di Legge AS 1112 e AS 1711 che contengono le misure per la promozione e la valorizzazione dell’architettura. A rappresentare il CNI il Presidente Angelo Domenico Perrini e il Consigliere con delega a comunicazione, ambiente e territorio Alberto Romagnoli, all’esito di un lavoro congiunto con il Vicepresidente Vicario Carla Cappiello.

“Come Consiglio Nazionale, teniamo ad esprimere apprezzamento per le finalità generali dei provvedimenti, orientati a promuovere la qualità dell’architettura, la rigenerazione urbana e, più in generale, la qualità della vita nelle nostre città – ha detto Angelo Domenico Perrini -. Il CNI condivide l’obiettivo di rafforzare il valore pubblico del progetto e di migliorare l’ambiente costruito. Tuttavia, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti di fondamentale interesse”.

I punti richiamati sono stati illustrati da Alberto Romagnoli, a cominciare dalla qualità del progetto che non può essere ricondotta alla sola dimensione formale o estetica. Essa nasce dall’integrazione equilibrata tra qualità architettonica, sicurezza strutturale, efficienza energetica, sostenibilità ambientale e capacità dell’opera di durare e funzionare nel tempo, oltre che a resistere agli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo motivo il CNI ritiene fondamentale un approccio realmente multidisciplinare, fondato sulla collaborazione tra architetti, ingegneri e tutte le professioni tecniche coinvolte. 

Inoltre, in più di un passaggio la norma sembra attribuire una centralità prevalente alla figura dell’architetto anche per interventi ad elevato contenuto tecnico e ingegneristico. Limitare la portata della norma a una sola figura professionale rischia di ridurre la complessità del processo edilizio e urbano e, in ultima analisi, di indebolire proprio quella qualità che la legge intende promuovere. Per questo il CNI propone di rafforzare esplicitamente il riferimento alla qualità del progetto come risultato dell’integrazione tra architettura e ingegneria. In questa ottica ha proposto anche la sostituzione di "Architetto della Città" con "Progettista della Città".

Altro punto è quello relativo alla governance e al coordinamento istituzionale. L’articolo 4 del Disegno di Legge AS 1711, prevede l’attribuzione della regia esclusiva al Ministero della Cultura, senza un raccordo strutturale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo potrebbe generare sovrapposizioni di competenze, incertezze applicative e rallentamenti procedurali. Il CNI, dunque, ha chiesto che la regia del Piano per l'architettura sia affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare delle politiche sulle opere pubbliche, di concerto del Ministero della Cultura. Un’inversione dei “fattori” rispetto al testo originario. È necessario, infatti, un raccordo con il Codice dei Contratti Pubblici per evitare sovrapposizioni e incertezze applicative.

In riferimento poi all’articolo 10 del Disegno di Legge AS 1711, parametri quali qualità dell’aria, comfort climatico, acustica e microclima sono grandezze fisiche misurabili, disciplinate da norme tecniche UNI e ISO. Il CNI ritiene quindi indispensabile prevedere il coinvolgimento di ingegneri esperti in fisica tecnica e ambientale e l’introduzione di protocolli di misurazione strumentale validati scientificamente.

Quanto al concorso di progettazione (articoli 7, 11 e 16 del Disegno di Legge AS 1112), esso è certamente uno strumento importante, soprattutto per opere di alto valore simbolico, culturale o urbano. Tuttavia, utilizzarlo come procedura obbligatoria generalizzata per tutte le opere pubbliche rischia di non essere sempre la scelta più efficace. “Va segnalato – ha detto Romagnoli – che il DDL 1112 non introduce soltanto l’obbligo dei concorsi anche per opere infrastrutturali, ma prevede anche un impianto fortemente coercitivo che rischia seriamente di paralizzare le stazioni appaltanti. Senza contare che stiamo parlando di uno strumento oggi assai poco utilizzato. Pertanto, il CNI ritiene che, in accordo col principio di proporzionalità sancito dal Codice dei contratti pubblici, il concorso di progettazione vada valorizzato ma non considerato esclusivo”.

In riferimento all’articolo 10 del DDL AS 1112 e all’articolo 9 del DDL AS 1711, il CNI ritiene fondamentale non escludere la valutazione dell’esperienza pregressa e dei curricula professionali. Inoltre, si propone di sostituire la dicitura “Giovani Architetti” con “Giovani Progettisti”, evitando discriminazioni tra professioni tecniche abilitate e valorizzando l’intero sistema delle competenze nazionali.

Da ultimo, Il CNI propone di integrare l’articolo 2 del Disegno di Legge AS 1711, introducendo un esplicito riferimento all’accessibilità universale degli spazi come principio fondamentale della qualità architettonica e urbana. L’accessibilità deve essere intesa non solo come eliminazione delle barriere architettoniche, ma come insieme di condizioni progettuali. Essa implica soluzioni tecnologiche complesse, quali rampe, ascensori, percorsi tattili, sistemi di illuminazione, segnaletica e dispositivi di sicurezza, che richiedono competenze tecniche specialistiche e una valutazione prestazionale oggettiva.

“In conclusione – ha affermato Carla Cappiello - il CNI ha ribadito che, attraverso le sue osservazioni, non intende contrastare le finalità dei Disegni di Legge, ma rafforzarne l’efficacia. I progetti di qualità nascono dalla mescolanza delle competenze, non dalla loro separazione”.

Roma 28 gennaio 2026

 Comunicato stampa