Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali – RPT: “Sua creazione confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte”
La Rete delle Professioni Tecniche interviene in merito a quanto previsto dall’art.19 del Decreto Legge del 27 febbraio 2026, n.25
Il Decreto legge del 27 febbraio 2026, n. 25 - che reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia Regione siciliana, oltre a ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile – in corso di conversione, istituisce, presso CONSAP S.p.A., il “Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali”, nel quale è obbligatorio iscriversi per esercitare attività di accertamento e valutazione economica dei danni agli immobili assicurati causati da eventi calamitosi. Ai fini dell’iscrizione sono richiesti specifici requisiti e l’assoggettamento ad un regime disciplinare ad hoc.
La Rete delle Professioni Tecniche, organismo che rappresenta oltre 500.000 professionisti tecnici iscritti agli Albi, esprime contrarietà all’istituzione di questo albo speciale, così come previsto dal DL, dal momento che essa confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte, già ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate.
La RPT fa notare come le attività di accertamento tecnico, valutazione strutturale, analisi del danno e stima economica siano riservate alle professioni tecniche regolamentate. Esse coincidono con l’accertamento del danno edilizio e strutturale e la valutazione tecnico‑economica dei costi di ripristino.
Inoltre, quanto previsto dall’art.19 del suddetto Decreto Legge solleva forti dubbi sulla sua legittimità costituzionale. La stessa Corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermato che l’esame di Stato rappresenta la principale garanzia per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, precisando che eventuali restrizioni ulteriori devono attenersi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Di conseguenza, l’introduzione di un’ulteriore prova di idoneità per l’esercizio di attività già ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi determinerebbe una inutile duplicazione dei percorsi abilitanti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che le attività tecniche inerenti alla sicurezza e all’integrità degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non è ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni.
La RPT evidenzia che gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali devono già rispettare specifici obblighi (aggiornamento professionale, assicurazione, controllo deontologico), con l’assoggettamento ad un proprio regime disciplinare. Pertanto la creazione di un sistema alternativo di abilitazione e controllo risulta decisamente superfluo.
Non a caso, in sede di dibattito sulla conversione del Decreto Legge, la RPT ha avanzato una chiara proposta emendativa in tre punti. Introduzione nell’articolo 19 di un comma 1-bis nel quale venga quanto meno riconosciuto ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e stima economica dei danni ai beni immobili, il diritto di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Introduzione, al comma 4, di una norma di salvaguardia delle competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili. Il richiamo, al comma 9, del diritto all’iscrizione al ruolo di cui al comma 1 per i professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili, anche nella fase di prima applicazione delle disposizioni in oggetto.
La RPT chiede al Parlamento che vengano adottati i suddetti correttivi in modo da preservare la coerenza della disciplina ordinistica delle professioni regolamentate, evitando duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale.
Roma 20 aprile 2026


